Comunicato Stampa >>> Inceneritore di Firenze – Case Passerini

Da: CCSP Po & Pt
Data invio: ‎sabato‎ ‎23‎ ‎luglio‎ ‎2016 ‎11‎:‎58
A: Ansa Fi Stefano Fabbri, redazione@gonews.it, Greenreport-Livorno A. Farulli, L’Altra Citta Firenze, La Nazione Fi Redazione, Rai 3 Redazione, segreteria-firenze@repubblica.it, redazione@stamptoscana.it, Il Fatto Quotidiano Firenze, Il Fatto Quotidiano Firenze, Toscana Oggi Regione, Tutta Firenze, TuttoSesto, PianaNotizie::Redazione
Cc: Gruppo Coordinam. PianaSana. org, Piana Sana, Susy Mamme No Inc., gruppodilavoropiana@googlegroups.com, sindaco@comune.fi.it, Comune Campi B. Emiliano Fossi, sindaco@comune.calenzano.fi.it, sindaco@comune.sesto-fiorentino.fi.it, quadrifoglio@quadrifoglio.org, segreteriasindaco@comune.lastra-a-signa.fi.it, sindaco@comune.signa.fi.it

Comunicato Stampa

INCENERITORE DI FIRENZE / CASE PASSERINI

Con preghiera di pubblicazione

 

I Cittadini della Piana prendono atto delle dichiarazioni delle Società proponenti ed interessate all’ Impianto, rese pubbliche durante queste settimane a seguito della decisione del TAR di rimandare la trattazione dei Ricorsi e quindi di procedere con il lavori nonostante i ricorsi pendenti, registrando quindi queste gravi dichiarazioni facciamo presente quanto segue;

Al di là degli atti, che il Sindaco di Sesto F.no Lorenzo Falchi produrrà come risposta a tale decisione ed azione, nel momento in cui ci fosse effettivamente l’inizio dei lavori, un secondo dopo, provvederemo nelle competenti sedi, notificando anche la Procura presso la Corte dei Conti tali azioni, infatti, come le Società sanno bene, essendo le stesse anche a capitale misto-pubblico hanno comunque ulteriori obblighi di valutazione e di merito a cui dover ottemperare.

Quindi, qualora si procedesse irregolarmente e/o mettendo a rischio denaro pubblico visto che sicuramente la questione  –qualunque sia il risultato del TAR – la parte eventualmente soccombente impugnerà al Consiglio di Stato, si potrebbero riscontrare danni e/o maggiori costi di demolizione se i lavori fossero poi definitivamente bloccati, dovendo rispondere dei costi a causa di “precipitose decisioni” tese all’ inizio dell’opera con la mera (noi presumiamo temeraria) speranza che una volta iniziato, non si possa mai tornare indietro.!

Eventualità di cui potrebbero anche rispondere all’Erario.

Allo stesso modo invitiamo i Sindaci comproprietari della “municipalizzata” a raffreddare i “bollenti spiriti dei propri dipendenti” visto che i Primi Cittadini anch’essi sono tutori del denaro pubblico, potrebbero essere poi chiamati in causa per improvvide e/o incaute autorizzazioni affidate “ai propri accaldati dipendenti” perché potrebbero generare inutili spese di risorse pubbliche.

In ultimo visto la ferma presa di posizione della FNOMCeO (Federazione Nazionale Ordini dei Medici) circa il comportamento deontologico derivante dal loro Codice Deontologico, verranno approfonditamente valutate le modalità con cui sono passate le determinazioni verbalizzate nelle conferenze dei servizi, a fronte delle quali è stata poi concessa l’Autorizzazione AIA, considerato che dal nostro punto di vista, non poteva essere concessa in assenza di dati ambientali-sanitari aggiornati come previsto dalla Sentenza 163/2015 dello stesso Consiglio di Stato.

Questo nonostante ci siano i soliti portatori di acqua che senza mai farsi mancare una occasione riaffermano pubblicamente, che è tutto OK e che le autorizzazioni VIS/VIA/AIA sono state concesse, senza però mai specificare, che forse non sono “in conformità” alle prescrizioni previste della sentenza sopra citata.

Parametri sanitari aggiornati che al li la di quello che mediaticamente si vorrebbe far credere per Firenze e la Piana non esistono visto che, come pure le Procure ben conoscono, sono già 2 anni che li richiediamo a tutti i livelli, senza avere risposte.!!!

Coordinamento Comitati per la Salute della Piana di Prato e Pistoia

Mamme No Inceneritore

Assemblea per la Piana Contro le Nocività

Comitato No Aeroporto Campi Bisenzio

Comitato No Aeroporto Sesto Fiorentino

Comitato No Aeroporto Prato e Provincia

Comitato Mente Locale della Piana Fiorentina – Campi Bisenzio

Comitato Ambientale di Casale (Prato)

Comitato Difendiamo la Nostra Salute Prato Sud

Comitato Oltre Carmignano – Poggio a Caiano

Comitato per la Chiusura Inceneritore di Montale

VAS Vita Ambiente Salute ONLUS – Prato

l’Associazione Acqua Bene Comune di Pistoia e Valdinievole

l’Alleanza dei Beni Comuni di Pistoia.

Quale partecipazione?

La GENTE ancora si domanda, ma come si faccia ad enfatizzare sulla necessita del “Dibattito pubblico” su opere di rilevanza regionale.  Si magnifica quello appena svolto sulla base della normativa regionale, ovvero il progetto di ampliamento e di riqualificazione del Porto di Livorno., mentre sull’ Ampliamento e Qualificazione dell’ Aeroporto che si riconosce di “ altrettanta rilevanza Regionale” tutto è stato volutamente boicottato.
 
Questo nonostante la Legge Regionale Toscana sulla partecipazione, sia esattamente la stessa, gli obblighi del Processo Partecipativo sulla Variante previsto nello stesso procedimento PIT, la Risoluzione #260 del Consiglio Regionale.
 
Ma di quale processo partecipativo si parla visto che sui media si arriva a dire che i cittadini hanno scelto !!??  
Quello delle segrete stanze, spacciato per assenso pubblico e quindi volontà del Milione dei cittadini della Piana ??!!   
Quanto avviene sulla questione TAV è sintomatico, con ripensamenti tecnici, nonostante ci siano soggetti che cercano di “mettere le mani avanti su altre scelte”, 
gli stessi soggetti che plaudevano “”allora”” a tali progettualità e che oggi “”sono costretti “” a rimettere in discussione e che nonostante tutto questo, 
non hanno neppure il buon gusto di tacere.!!

Probabile “Reato paesaggistico” sulla Variante PIT adottata dal Cons. Regionale Toscano n. 61/2014

COMUNICATO STAMPA

Coordinamento dei Comitati per la Salute della Piana di Prato e Pistoia Via G. Rodari, 14/16 Loc. Paperino – 59100 Prato (Po)
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Prato, 30 Giugno 2016
Sono oramai diverse settimane che alcuni Deputati e Senatori della Repubblica hanno presentato l’ennesimo esposto alla magistratura sulla questione aeroportuale di Firenze.
Questa volta si tratterebbe di un probabile “reato paesaggistico” sulla Variante PIT adottata dal Cons. Regionale della Toscana con la delibera 61/2014, reato che ove riscontrato ha rilevanza penale come previsto dell’ Art. 181 del Dlgs 42/2004 (agg. 2011), con il conforto della “Cass. Pen., Sez. III, 25 settembre 2009, n. 37610.
Di seguito sono elencati alcuni dispositivi di legge secondo il loro ‘ordine di efficacia legislativa’ in una tassonomίa da non mutare per non mutarne il senso, e quindi l’effetto:
a. Costituzione della Repubblica Italiana, Articolo 9.
b. Legge 8 luglio 1986, n. 349 It. Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale.
c. Legge 18 maggio 1989, n. 183 It, Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo. Art. 1. “Si intende per suolo: il territorio, il suolo, il sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali”.
d. 25 giugno 1998 (Aarhus, DK). Convenzione internazionale sull’accesso alle
informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla
giustizia in materia ambientale. Ratificata con Legge 16 marzo 2001, n. 108 It.
e. Convenzione europea del paesaggio. Firenze, 20 ottobre 2000 CE.
f. Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (27 giugno 2001).
g. Legge 25 gennaio 2006, n.29 It. Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee (cd “Legge comunitaria 2005”).
h. Dlgs. 22 gennaio 2004, n. 42 It. “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. Testo vigente aggiornato a ottobre 2011.
Nel caso dell’aeroporto di Firenze, le forme di piano paesaggistico ammesse dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio sono due:
i). Piano Paesaggistico quale strumento a sé stante, oppure
ii). Piano Territoriale che, per avere efficacia anche paesaggistica, deve in maniera esplicita connotarsi come PIT, però “con specifica considerazione dei valori paesaggistici” ai sensi dell’Art. 135 ‘c. 1’ del Dlgs 22 gennaio 2004 n. 42 (articolo che occorre avere ben presente nella sua totalità per comprendrne a
fondo le peculiarità ordinative specifiche).
La Regione Toscana ha scelto a suo tempo, come altre regioni italiane, di sviluppare il
proprio Piano Paesaggistico come integrazione al già vigente Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) mantenendo – anzi evidenziando – la necessaria “considerazione dei valori paesaggistici dell’insieme” avviando nel 2007 un procedimento a ciò dedicato.
Tuttavia, “la specificità della considerazione dei valori paesaggistici contenuti nel PIT” conserva la propria posizione di sovraordine di legge su “specificità programmatorie di altri settori”, come quelli relativi ai “Piani Territoriali e Urbanistici (PIT)” di cui all’Art. 143, ‘c 9’ del Dlgs 42/2004.
Siamo in presenza di due capitoli diversi della landscape story della piana, che hanno in comune solo la loro collocazione nel contesto della Piana Firenze Prato Pistoia che così risulterebbe a nostro avviso non regolare e che, soprattutto, renderebbe illegittima la
previsione di variazione al Piano Paesaggistico quale conseguenza della approvazione della “Integrazione del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico”. È evidente il conflitto anche con l’Art. 145, ‘c.3’ del Dlgs 42/2004 perché così facendo s’inverte l’ordine di prevalenza fra Piano 2 Paesaggistico (Parco agricolo della Piana strutturato nel territorio) e Integrazione al PIT (Variante urbanistica sostanziale, nuovo aeroporto) .
Atto amministrativo de quo che palesa, con tutta evidenza, infrazione all’ordine del sistema legislativo vigente, con ciò mutandone il senso e quindi l’effetto normativo.
Infatti, a parte il dettato della Carta Costituzionale (Art. 9), il Dlgs 22 gennaio 2004 n. 42 (m. e i. 2011) all’Art. 143, ‘c 9’ prescrive – fra l’altro ‒ che: « A far data dall’adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all’articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel
piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici » con ciò sovraordinando la nozione di “Piano Paesaggistico a qualunque altra nozione di Piano Territoriale qualora (come nel nostro caso) non paesaggistico”.
Si forma quindi un caso – a giudizio concorde degli specialisti di Scienze Territoriali molto grave – di probabile “reato paesaggistico” fondato su tre punti:
i) Il primo, è l’approvazione del Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana (PIT) del 24/07/2007 con Delib. n. 72 e pubblicata sul BURT n. 42 del 17 ottobre 2007;
ii) Il secondo, è l’approvazione dell’Integrazione al Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) per la definizione del Parco Agricolo della Piana e per la qualificazione dell’aeroporto di Firenze del 16/07/2014 con Delib. n. 61 e pubblicata sul BURT n. 33 del 20/08/2014, cui deve aggiungersi iii) Il terzo, è il dettato portato dagli Artt. 135 ‘c 1’ e Art. 143, ‘c 9’ del Dlgs 42/2004 (2011).
Probabile “reato paesaggistico” fondato dall’erroneo sovraordine della Variante al PIT che concerne la “qualificazione dell’aeroporto di Firenze” rispetto alla tuttavia copresente “definizione del Parco Agricolo della Piana” che, in realtà, consiste nella sua abolizione (o quanto meno modifica sostanziale) per consentire l’attuazione della
Variante Urbanistica al PIT (Nuova pista aeroportuale).
Sarà compito degli Organi del Tribunale competente valutare.
Da queste valutazioni strettamente di legge, alcuni Deputati e Senatori della Repubblica hanno tratto il convincimento che debba essere ristabilito – nell’unico interesse dell’ambiente della Piana e dei diritti dei cittadini che vi abitano e lavorano – un corretto rapporto fra Governo locale e Territorio in osservanza delle
Direttive CE, delle leggi nazionali e di quelle regionali. L’Ordine Giudiziario è l’Arbitro super partes che può ripristinare il “diritto dei cittadini a partecipare alle scelte che riguardano il loro Territorio” nel rispetto e in ottemperanza dell’Art. 118,
IV comma, della Carta Costituzionale Italiana vigente.
Infatti, per chi “soffre di visioni” circa il “milione di cittadini” favorevoli all’opera,
rammentiamo che gli stessi NON sono mai stati interpellati anzi, almeno ad una parte di essi, è stato loro negato dalla Regione il Processo Partecipativo previsto nella Variante PIT. Da tutto ciò, discende il doveroso “Esposto alle Procure della Repubblica”
Coordinamento Comitati per la Salute della Piana di Prato e Pistoia

( su questa pagina segue l’esposto )