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quali leggi sono state utilizzate per conferire la certificazione aeroportuale ??

Oggi, per poter iniziare i lavori di ristrutturazione e chiedere i Super bonus edilizi, ai cittadini è richiesto di incaricare un tecnico abilitato, che avrà il compito di certificare mediante asseverazione, la conformità urbanistica, cioè l’assenza di irregolarità presenti sull’immobile o, diversamente, la presenza di «difformità edilizie», rilevabili tra le planimetrie depositate presso Comune e Catasto e lo stato reale dell’immobile.
Le incongruenze, se non addirittura una difformità originaria, ovvero quando l’opera è stata fin dall’inizio realizzata in assenza dell’autorizzazione della pubblica amministrazione o non rispettando il progetto autorizzato e depositato in Comune, certificano gli «abusi edilizi». Essi sono ostativi alla concessione dei bonus edilizi, ma se il cittadino ne beneficia a seguito di  eventuali dichiarazioni mendaci, verificandone l’esistenza negli anni successivi, l’Agenzia delle Entrate, ha l’obbligo d’imporre sanzioni economiche e la restituzione, con interessi, delle somme elargite.

Perché lo Stato impone controlli e sanzioni ad un semplice cittadino e nella fattispecie precedentemente descritta non fa nulla??

… davvero ….. la legge e’ uguale per tutti ? Speriamo.!

Citiamo quanto disposto dal Decreto di VIA circa l’interramento della A/11 …..””” per evitare il ripetersi di incidenti aerei, già avvenuti nel recente passato””” … basta leggere, prescrizione prioritaria e precettiva che doveva essere verificata dal MATTM oggi MiTE.

Citiamo che è obbligatoria la conformità urbanistica ai sensi del DPR 383/1994 che unitamente al combinato disposto ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 del T.U. Edilizia n. 380/2001 e dell’art. 193 della L.R. Toscana n. 65/2014 si sarebbe dovuto verificare in via prioritaria da parte della Regione Toscana e dal Comune di Firenze, quest’ultimo ben richiamato nel parere 549 della Commissione Nazionale di VIA parte integrande del Decreto Interministeriale di VIA 0676/2003

TUTTE, le altre prescrizioni prioritarie e precettive erano e sono ancora oggi a carico della Regione Toscana come disposto dal Decreto di VIA, alla quale è fatto obbligo di provvedere alla “revoca” delle autorizzazioni ambientali nei casi in cui viene reiterata tale omissione, di cui al Dlgs 152/2006, Parte Seconda, Titolo III, Art. 29 Comma 2 paragrafo c),

Perché ci negano l’accesso atti per conoscere i titoli autorizzativi con i quali sono stati costruiti, la torre di controllo ENAV, la stazione di Polizia, la stazione della Guardia di Finanza all’interno del sedime aeroportuale ?, perché senza conformità urbanistica, come oggi appare, risulterebbero essere infrastrutture totalmente “illegittime/abusive”.

Il MiTE con lettera del 9 Aprile qui allegata, dichiara che NON esistono leggi, normative, documentazione legislativo-amministrativa in base alla vigente normativa di settore con la quale il MiTE ( e di conseguenza la Regione) sarebbe dispensato dall’ esercitare quanto disposto dal Decreto Interministeriale di VIA 0676/2003 confermando quindi che tutte le prescrizioni sono ancora attive ed operanti. La stessa domanda l’abbiamo posta congiuntamente anche alla Regione Toscana che non ha risposto, ma quanto dichiarato del MiTE vale anche per la Regione che ora deve far rispettare le prescrizioni. Infatti nella nostra lettera dell’8 Aprile indirizzata ad ENAC ma in copia a tutti i soggetti istituzionali preposti abbiamo chiesto la CHIUSURA fino a quanto le prescrizioni precettive non verranno applicate.

Da parte nostra riteniamo dopo appropriati approfondimenti documentali, che la nuova pista sia solo un bluff (perché dati alla mano, quella nuova sarebbe operativamente peggiorativa rispetto all’attuale e siamo disposti a confutare questo, in qualsiasi sede) ovvero solo una mossa, una scusa/sotterfugio per poter sanare con la nuova, le illegalità perpetrate su quella vecchia, ricordando come a quel tempo l’onere economico delle prescrizioni ricadeva sui bilanci di tutte le amministrazioni pubbliche che avevano la maggioranza delle quote azionarie dell’allora ADF.

…NO, ….. VERAMENTE …….LE COSE STANNO PROPRIO COSI’.!!

REPLICA TECNICA AD ENAC E RINNOVO RICHIESTA DI CHIUSURA DELL’AEROPORTO DI PERETOLA.!

Se qualcuno vuol argomentare le proprie tesi, oltre al testo deve produrre, atti, documentazioni, bibliografia, altrimenti quella rimane una tesi di parte, ma non supportata ed argomentata da “solide prove” di quello che si vorrebbe attestare.!

Art. 8 della convenzione UE dei diritti dell’UOMO

“” stabilisce il diritto alla protezione di un ambiente sano, indipendentemente dal livello di rumore previsto dalla legge.””

La Sentenza della Corte Costituzionale Italiana # 276/2020 “statuisce” il criterio e la priorità della“ salute pubblica” rispetto al legittimo interesse dei piani di sviluppo pubblici e/o privati.

Lettera di messa in MORA, prodromica per inizio azioni legali per risarcimento danni procurati.